I contratti commerciali internazionali e la clausola “hardship” al tempo del Coronavirus

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I contratti commerciali internazionali e la clausola “hardship” al tempo del Coronavirus

I contratti commerciali internazionali e la clausola “hardship” al tempo del Coronavirus

La pandemia da Coronavirus ha provocato una considerevole crisi commerciale a livello globale, con la conseguenza che la maggior parte degli accordi internazionali conclusi prima della diffusione del virus non sono stati rispettati da una o da entrambe le parti, a causa della sopravvenienza di elementi straordinari (es.: il blocco delle frontiere o la chiusura delle attività imposti da provvedimenti statali) che hanno impedito l’adempimento della prestazione contrattuale o l’hanno resa troppo onerosa (e quindi non conveniente da attuare) rispetto all’accordo originario.

Molte imprese che si trovano ad affrontare tale situazione, loro malgrado, non conoscono le modalità per “salvare” l’accordo originario e rispettare la prestazione promessa – od ottenere, a loro volta, il rispetto della prestazione ad opera della controparte.

Il rischio per l’impresa, in questi casi, è quello di subire un danno economico sia diretto (dal mancato adempimento dell’accordo) che indiretto (ripercussioni per l’intera attività produttiva o commerciale).

Esistono delle soluzioni per ovviare a tali eventi straordinari?

Solitamente le parti, in previsione della sopravvenienza di circostanze future ed incerte che possano incidere sull’equilibrio delle prestazioni contrattuali, inseriscono nel contratto delle clausole di “hardship”.

La caratteristica principale di tali clausole è quella di esprimere la volontà delle parti di assumersi l’obbligo reciproco di rinegoziare i termini originari dell’accordo, nel caso in cui avvenga un mutamento sensibile dell’equilibrio del contratto.

Qual è lo scopo della clausola di hardship?

Mediante l’inserimento di tale condizione, le parti si impegnano ad effettuare una revisione dell’accordo – autonomamente o rimettendosi alla determinazione di un terzo –, adattando quest’ultimo alle circostanze sopravvenute, con lo scopo di riequilibrare i rapporti economici originari e garantire la continuazione del rapporto giuridico.

Le società, infatti, evitano di ricorrere al rimedio della risoluzione del contratto, in quanto ritenuto controproducente dal punto di vista economico-finanziario.

Esse, infatti, solitamente, non si limitano a concludere tra loro un singolo accordo di compravendita di determinati beni o servizi, bensì mirano sempre più spesso a creare una proficua e duratura rete di affari.

Esiste una tipologia standard di “hardship” clause?

Non esiste una tipologia standard di clausola hardship, in quanto la formulazione differisce sensibilmente in ogni accordo, al fine di adattarsi meglio alle esigenze dei singoli settori di attività.

Tuttavia, i modelli utilizzati più frequentemente nella pratica sono quelli previsti nei Principi Unidroit relativi ai contratti commerciali internazionali e quello elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), oggetto di una recentissima modifica.

Se le parti non hanno previsto nel contratto una clausola “hardship“, è possibile salvare l’accordo commerciale?

Se le parti hanno previsto nel contratto altre modalità di continuazione del rapporto, questo proseguirà sulla base di tali disposizioni.

In mancanza di esse, si dovrà fare riferimento alle norme previste dalla legge del Paese scelto per regolare i termini dell’accordo o alle Convenzioni internazionali, quando applicabili.

Qualora il contratto sia regolato dalla legge italiana, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e imprevedibili può determinare la risoluzione del contratto.

IN SINTESI

La pandemia da Coronavirus ha determinato una crisi commerciale a livello globale, con la conseguenza che la sopravvenienza di elementi straordinari (es.: il blocco delle frontiere o la chiusura delle attività imposti da provvedimenti statali) hanno impedito o reso troppo oneroso l’adempimento delle prestazioni previste negli accordi internazionali conclusi prima della diffusione del virus.

Solitamente le parti, in previsione della sopravvenienza di circostanze future ed incerte che possano incidere sull’equilibrio delle prestazioni contrattuali, inseriscono nel contratto delle clausole “hardship”, la cui caratteristica principale è quella di esprimere la volontà di assumersi l’obbligo reciproco di rinegoziare i termini originari dell’accordo, adattando quest’ultimo alle circostanze sopravvenute, con lo scopo di riequilibrare i rapporti economici originari e garantire la continuazione del rapporto giuridico.

Se le parti hanno previsto nel contratto altre modalità di continuazione del rapporto in caso di sopravvenienza di circostanze esterne, questo proseguirà sulla base delle disposizioni contrattuali. In mancanza di queste, si dovrà fare riferimento alle norme previste dalla legge del Paese scelto per regolare i termini dell’accordo o alle Convenzioni internazionali, quando applicabili.

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