La fotografia e il diritto d’autore

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La fotografia e il diritto d’autore

La fotografia e il diritto d’autore

Con sentenza n. 4361 dell’11 marzo 2021, il Tribunale di Roma aveva stabilito che la pubblicazione di una fotografia senza il consenso dell’autore violasse il diritto di quest’ultimo di utilizzarla e sfruttarla economicamente in via esclusiva.

Nell’accertare e riconoscere un diritto all’apparenza incontestabile, il Tribunale, nelle proprie motivazioni, aveva offerto una puntuale disamina della normativa che tutela il diritto d’autore in ambito fotografico, soffermandosi sugli elementi che differenziano le “semplici fotografie” dalle “opere fotografiche”.

La vicenda

Nel merito, l’attore contestava alla società convenuta di aver pubblicato sulla propria pagina Facebook, senza l’autorizzazione del primo, una fotografia raffigurante una zona del centro storico della città di Frosinone, ripresa in orario notturno e a colori.

Per questo, l’autore (e attore in giudizio) chiedeva alla Sezione Imprese del Tribunale di Roma di accertare che:

  • che la fotografia in discussione rivestisse il carattere di “opera fotografica” ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore);
  • la responsabilità della convenuta per violazione del diritto d’autore;

e di condannare quest’ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, in qualità di titolare del diritto di utilizzazione economica della fotografia.

Le tre tipologie di fotografie

La Sezione Imprese del Tribunale di Roma, nel motivare la propria decisione, aveva individuato preliminarmente le norme applicabili al caso di specie, precisando che la Legge sul Diritto d’Autore (n. 633 del 1941) distingue le fotografie in tre tipologie, prevedendo una differente tutela giuridica solo per le prime due:

  1. Le “opere fotografiche”, considerate opere d’ingegno ai sensi dell’art. 2 e tutelate ai sensi degli artt. 12 (diritto esclusivo dell’autore all’utilizzo e allo sfruttamento economico), 20 (diritto dell’autore di rivendicarne la paternità) e ss. e 171 (punizione del terzo che violi il diritto d’autore) e ss. della stessa legge;
  2. le “fotografie semplici”, cioè le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare”, per le quali è tutelato, ai sensi degli artt. 87 e ss.,  il diritto dell’autore alla riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia;
  3. le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili“, prive di tutela giuridica ai sensi del diritto d’autore.

La definizione di “atto creativo”

La distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie è rappresentata dalla sussistenza, nella prima, dell’atto creativo, cioè dell’“espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale”, che permetta alla particolare “modalità di riproduzione del dato fotografato” di trasmettere “un messaggio e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso” e “di individuare l’opera tra le altre analoghe”.

La fotografia – precisava il Tribunale di Roma – è creativa” quando non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali, bensì:

  • sia “capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo”, mediante “la valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari)”, oppure “la scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso).
  • rivesta i caratteri di originalità (come già affermato dal Tribunale di Milano, con sent. del 24 settembre 2015).

La tutela dell’autore di “fotografie semplici

A prescindere dalla distinzione sopra riportata, l’art. 88 della Legge sul diritto d’Autore prevede che spetti “al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia” (sia essa “opera fotografica” o “fotografia semplice”).

Tale diritto non viene meno nel caso in cui l’autore decida di concedere l’utilizzazione della foto ad altri soggetti, a titolo sia oneroso che gratuito.

Affinché si configuri la cessione del diritto di sfruttamento economico della fotografia, è necessario, invero, che vi sia:

  • la cessione del negativo della foto, o di un analogo mezzo di riproduzione della stessa;
  • oppure il versamento di un equo compenso al fotografo, da parte del committente della foto;
  • un rapporto di lavoro; in questo caso il diritto spetta al datore di lavoro (anche se l’autore resta il fotografo).

La decisione

Nel caso in esame, il Tribunale di Roma aveva ritenuto “semplice” la fotografia oggetto della causa, poiché, sebbene dalla stessa emergesse “la capacità di cogliere in modo efficace l’oggetto fotografato” e l’utilizzazione di tecniche che la rendevano simile ad un dipinto, da questi elementi non erano ravvisabili i caratteri di originalità e creatività.

Pertanto, la fotografia risultava tutelabile ai sensi dell’art. 87 della Legge sul diritto d’autore, grazie alla “ricerca della qualità dell’inquadratura”, da parte dell’autore, e all’”effetto cromatico scaturente dall’elaborazione tecnica della foto”.

Inoltre, essendo emerso dalla documentazione prodotta in giudizio che l’originale della fotografia riportava, alla base, l’indicazione del sito internet appartenente all’autore, risultava indubbio, per il Tribunale che la parte convenuta in giudizio fosse a conoscenza della titolarità della stessa.

Pertanto, la pubblicazione sulla propria pagina Facebook della suddetta foto (da parte della società convenuta) priva dell’indicazione del sito internet dell’autore (in seguito a cancellazione della dicitura), aveva determinato una lesione leso il diritto dell’autore di utilizzarla e sfruttarla economicamente in via esclusiva.

Il Tribunale, dunque, aveva dichiarato la responsabilità della parte convenuta per lesione del diritto d’autore e condannato la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla parte attrice.