Il danno morale può essere provato anche con fatti notori e presunzioni
Nel precedente articolo (clicca qui per leggerlo) abbiamo analizzato la massima emessa dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 17 maggio 2022, secondo cui il danno morale è autonomo rispetto a quello biologico e il giudice, di conseguenza, dovrebbe liquidare il danno non patrimoniale tenendo conto anche della sofferenza interiore provata dal danneggiato in conseguenza dell’evento dannoso.
In questa sede, invece, analizzeremo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 2462 del 28.06.2022 – conformemente alle precedenti pronunce della Suprema Corte (tra le altre, Cass. civ. 15733/2022, Cass. civ. n. 25164/20, Cass civ. 24473/2020) – in merito alla dimostrazione della sussistenza del danno morale da parte del danneggiato.
La fattispecie
Il procedimento era stato instaurato da una signora di Casoria, la quale aveva richiesto al Tribunale di Napoli Nord di accertare la responsabilità del condominio in cui ella viveva, per i danni fisici e morali subiti a causa di una rovinosa caduta avvenuta, sei anni prima, sul pavimento dell’atrio dello stabile, reso scivoloso dalla presenza di sostanze oleose.
Il Tribunale, dopo aver valutato le risultanze istruttorie (CTU medico-legale ed escussione del testimone oculare dell’evento), ha ritenuto provato dall’attrice il nesso eziologico (cioè il collegamento diretto) tra la caduta, i danni subiti e la “potenzialità dannosa” del pavimento dell’atrio dello stabile, di cui il condominio ne era giuridicamente responsabile ai sensi dell’art. 2051 del codice civile.
Per questo, il giudice ha condannato il condominio a risarcire l’attricedel danno sia patrimoniale (le spese sostenute), sia non patrimoniale subiti.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice ha riconosciuto solamente il danno biologico (cioè la“lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona” che incide negativamente“sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. Civ. ord. n. 15733/2022), escludendo il danno morale, poiché non provato dall’attrice.
La prova del danno morale
Quale elemento di prova avrebbe dovuto presentare quest’ultima per ottenere la liquidazione del danno morale?
Nella sentenza il giudice ha dapprima chiarito un principio più volte espresso dalla Cassazione, cioè che il danno morale:
- consiste “nel carattere interiore del pregiudizio, ossia nella sofferenza manifestatasi” interiormente al soggetto danneggiato;
- è “concettualmente distinto dal danno biologico”, sebbene esso sia “ricompreso unitamente a quest’ultimo nell’ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale”.
Successivamente, egli ha precisato che la liquidazione del danno morale non è automatica, in quanto è onere del danneggiato provare la sussistenza di “conseguenze ulteriori (rispetto) al danno biologico, ossia l’insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva” derivanti dall’evento dannoso.
Pertanto, “le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato” (il danno morale, appunto) vanno provate da quest’ultimo con tutti i necessari mezzi di prova, inclusi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.