Il risarcimento dei danni per la perdita o l’avaria dei bagagli

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Il risarcimento dei danni per la perdita o l’avaria dei bagagli

Il risarcimento dei danni per la perdita o l’avaria dei bagagli

Dopo un lungo viaggio in aereo, in nave, in treno o in bus, molti passeggeri, nel recuperare il proprio bagaglio, scoprono purtroppo che lo stesso (e/o i beni presenti all’interno) ha subito alcuni danni durante il trasporto o, a volte, è stato addirittura smarrito.

Le domande che vengono poste abitualmente, in questi casi, non riguardano tanto il diritto al risarcimento per i danni subiti, quanto piuttosto l’entità del medesimo e, soprattutto, se esso comprenda anche il valore dei beni presenti all’interno dei bagagli.

La responsabilità del vettore per la perdita o l’avaria delle cose trasportate

Prima di rispondere a queste due domande, è necessario analizzare la normativa che prevede la responsabilità del vettore (aereo, marittimo, ferroviario o stradale) per i danni alle cose trasportate.

Nel nostro ordinamento, è l’art. 1693 del codice civile a stabilire che “il vettore è responsabile della perdita e avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario”, a meno che egli non provi che i danni siano derivati da:

  • caso fortuito;
  • dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio;
  • dal fatto del mittente o del destinatario.

La responsabilità del vettore, dunque, deve considerarsi presunta nel caso in cui la perdita (smarrimento, distruzione o danno irreparabile) o l’avaria (il danneggiamento parziale) delle cose trasportate si siano verificate nel tempo intercorrente tra il momento della consegna delle stesse a quello della riconsegna al passeggero. Con la conseguenza che il vettore, per liberarsi da tale presunzione di responsabilità, dovrà fornire le prove liberatorie sopra indicate.

Consegna e registrazione dei bagagli

L’art. 1693 c.c., tuttavia, sembrerebbe garantire una tutela giuridica solamente ai bagagli consegnati, omettendo ogni riferimento a quelli non consegnati (i bagagli a mano) o non registrati.

Così non è.

Nelle varie tipologie di viaggio il prezzo del biglietto comprende anche il trasporto dei bagagli del passeggero, che costituisce un’obbligazione accessoria a quella del trasporto di quest’ultimo. Il vettore, infatti, è obbligato a trasportare i bagagli nei limiti di peso e volume prestabiliti nelle condizioni iniziali.

La registrazione del bagaglio, inoltre, dà luogo alla stipula di un autonomo contratto di trasporto di cose e comporta solo il versamento di un corrispettivo speciale (nei casi di eccesso di peso o dimensioni straordinarie).

Questo significa che la responsabilità del vettore è estesa a tutti i bagagli, consegnati o meno e a prescindere dalla loro registrazione, ma la differenza sostanziale risiede nell’inversione dell’onere della prova: in caso di consegna dei bagagli la prova liberatoria sarà a carico del vettore, mentre, in caso di mancata consegna, spetterà al passeggero dimostrare la colpevolezza del vettore.

La responsabilità del vettore nelle diverse tipologie di trasporto

L’onere della prova, però, nei casi di consegna o meno dei bagagli, presenta caratteristiche differenti nelle varie tipologie di trasporto.

In particolare, in quello:

  • Marittimo, per i bagagli:
    • consegnati (chiusi), il vettore risponde della perdita o avaria degli stessi, salvo che dimostri che le stesse siano derivate da cause a lui non imputabili;
    • non consegnati, il vettore è responsabile solo se il passeggero dimostri che perdita o avaria siano state determinate da cause imputabili al vettore.
  • Aereo, il vettore può liberarsi dalla presunzione di responsabilità solo se prova di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno. Per i bagagli:
    • consegnati: il vettore deve dimostrare, inoltre, che il danno sia derivato dalla natura o dal vizio della merce o dall’imballaggio difettoso della stessa;
    • non consegnati: il passeggero deve provare che la perdita o l’avaria si siano verificate all’inizio delle operazioni di sbarco per cause imputabili al vettore.
  • Ferroviario, la responsabilità del vettore è presunta dalla conclusione del contratto sino alla riconsegna, a meno che egli dimostri che i danni alle cose trasportate siano derivati da vizi o dal difettoso imballaggio delle stesse, oppure da fatto/omissione del mittente/destinatario, o infine dal caso fortuito.
  • Stradale, il vettore è responsabile in via presuntiva dal momento della consegna a quello della riconsegna, purché dia prova delle stesse cause previste per il trasporto ferroviario.

L’entità del risarcimento del danno e il valore dei beni presenti all’interno dei bagagli

Fatta questa lunga premessa, possiamo rispondere alle domande iniziali: a quanto ammonta il risarcimento del danno per lo smarrimento, la distruzione o l’avaria dei bagagli? Nel risarcimento è incluso anche il valore dei beni presenti all’interno dei bagagli o i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento ulteriore?

Il risarcimento del danno

La risposta alla prima domanda varia a seconda della tipologia di trasporto e dell’avvenuta consegna del bagaglio; limitatamente al trasporto aereo, inoltre, un ulteriore variabile è rappresentata dall’adesione o meno degli Stati alla Convenzione di Montreal del 1999.

Bisogna aggiungere, inoltre, che nell’ambito dei trasporti la valuta del risarcimento è costituita dai D.S.P. (Diritti speciali di prelievo: al cambio attuale 1 D.S.P. = 1,19 Euro).

Nel trasporto:

  • Ferroviario, per i bagagli:
    • consegnati, i passeggeri hanno diritto al risarcimento di 40 D.S.P. per ogni chilogrammo mancante o a 600 D.S.P. per ogni collo;
    • non consegnati, il risarcimento è pari a 700 D.S.P. per ogni passeggero.
  • Marittimo, per i bagagli:
    • consegnati: il risarcimento è pari ad € 6,26 per ogni chilogrammo;
    • non consegnati: non vi è alcun limite al risarcimento.
  • Aereo, i passeggeri hanno diritto al risarcimento fino a 1.131 D.S.P. o, in caso di mancata adesione dello Stato alla convenzione di Montreal, a 17 D.S.P. per ogni Kg in caso di bagagli consegnati; per i bagagli non consegnati il risarcimento è pari a 332 D.S.P. per ogni passeggero.

Limitatamente al trasporto aereo, è importante aggiungere che, al fine di ottenere il risarcimento del danno, i passeggeri hanno l’obbligo di presentare reclamo alla Compagnia aerea entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna del bagaglio (termine esteso a 21 giorni qualora la consegna avvenga in ritardo) e, in caso di risposta negativa/mancata risposta, agire in giudizio entro il termine di 2 (due) anni dal giorno di arrivo dell’aereo (o da quello previsto, se il volo è stato cancellato), oltre il quale il diritto è prescritto.

Il risarcimento del danno dei beni previsti all’interno dei bagagli

La risposta alla seconda domanda è parzialmente negativa: i beni trasportati all’interno dei bagagli, generalmente, non solo risarcibili, a meno che il passeggero non decida di registrare il bagaglio e fornire al vettore una dichiarazione di maggior valore del bagaglio stesso, pagando ovviamente un ulteriore supplemento per il trasporto.

Tale dichiarazione, infatti, permette al passeggero, in caso di perdita del bagaglio o danneggiamento dei beni presenti all’interno del medesimo, di ottenere il superamento dei limiti previsti per il risarcimento, fino al raggiungimento del valore effettivo dei beni smarriti o danneggiati.

IN SINTESI

Ai sensi dell’art. 1693 c.c., il vettore è responsabile in via presuntiva della perdita e avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario, a meno che egli non provi che i danni siano derivati dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, ovvero dal fatto del mittente o del destinatario.

Tuttavia, in caso di mancata consegna spetterà al passeggero dimostrare la colpevolezza del vettore. In ogni caso l’onere della prova, nei casi di consegna o meno dei bagagli, presenta caratteristiche differenti nelle varie tipologie di trasporto.

Inoltre, l’entità del risarcimento in favore del passeggero per la perdita o l’avaria dei bagagli varia a seconda della tipologia di trasporto e all’avvenuta consegna o meno del bagaglio; limitatamente al trasporto aereo, inoltre, un ulteriore variabile è rappresentata dall’adesione o meno degli Stati alla Convenzione di Montreal del 1999.

Infine, i beni trasportati all’interno del bagaglio, generalmente, non solo risarcibili, a meno che il passeggero non decida di registrare il bagaglio e fornire al vettore una dichiarazione di maggior valore del medesimo, pagando ovviamente un ulteriore supplemento per il trasporto.

Lo studio legale dell’Avvocato Marco Coscia fornisce consulenza e assistenza a tutti i viaggiatori che vantino un diritto al risarcimento del danno per la perdita o l’avaria dei propri bagagli.

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Refund due for the loss or the damage of the baggage

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Refund due for the loss or the damage of the baggage

Refund due for the loss or the damage of the baggage

After a long journey by plane, boat, train or bus, many passengers, in the retrieve their luggage, unfortunately discover that the same (and / or goods inside) suffered some damage during transport or in sometimes, it has even been lost.

The questions that are asked routinely, in these cases, not so much concern the right to compensation for damages, but rather the size of the same and, above all, does that also include the value of goods inside the luggage.

The carrier’s liability for loss or damage of the goods transported

Before answering these questions, it is necessary to analyze the legislation which provides for the liability of the carrier (air, sea, rail or road) for damage to goods transported.

In our system, it is art. 1693 of the Civil Code to establish that ” the carrier is liable for loss and damage of delivered to him things for the transport, from the moment you receive them that on which the delivery to the recipient” , unless he can prove that the damage is derived from:

  • fluke;
  • by nature or by the vices of the things themselves or their packaging;
  • of whether the sender or recipient.

The liability of the carrier, therefore, must be considered as alleged in the event that the loss (loss, destruction or irreparable damage) or the ‘ failure  (partial damage) of transported things have occurred during the interval between the time of delivery of the same to that the return to the passenger. With the result that the carrier, to get rid of such a presumption of responsibility, must provide the clearances indicated above tests.

Delivery and luggage registration

Article. 1693 cc, however, would seem to ensure that legal protection only to checked baggage, omitting any reference to those not delivered (hand luggage) or unregistered.

It does not.

In the various types of travel the ticket price also includes the transport of luggage of the passenger, which constitutes a ‘ ancillary obligation to that of the transport of the latter. The carrier, in fact, is obliged to carry the luggage in the weight limits and predetermined volume in the initial conditions.

The registration of the luggage, also gives rise to the signing of a separate contract of carriage of things and involves only the payment of a special fee (in cases of excess weight or extraordinary dimensions).

This means that the carrier’s liability is extended to all the luggage , delivered or not and irrespective of their registration, but the main difference lies in the ‘ burden of proof : in the case of baggage delivery release test will be borne by the vector, whereas, in case of non-delivery, it will be up to the passenger to prove the guilt of the carrier.

The carrier’s liability in the different types of transport

The burden of proof, however, in delivery or fewer cases of luggage, has different characteristics in the various types of transport.

In particular, in that:

  • Maritime , for luggage:
    1. delivered (closed), the carrier responsible for the loss or damage of the same, unless it proves that the same is due to causes not attributable to him;
    2. not delivered,  the carrier is liable only if the passenger can prove that loss or damage was determined by causes attributable to the carrier.
  • Plane , the air carrier may exempt from the presumption of liability only if it can prove that it has taken all necessary and possible measures, in the normal care, to avoid damage. For baggage:
    1. delivered : the carrier must prove, in addition, the damage is derived from nature, quality or vice of the goods or packaging defective thereof;
    2. not delivered : the passenger must prove that the loss or damage have occurred at the beginning of landing operations for reasons attributable to the carrier.
  • Railway , the carrier’s liability is assumed by the conclusion of the contract until the delivery, unless he proves that the damage to the goods transported are derived from defects or improper packaging of the same, or from the fact / omission of the sender / recipient, or finally from fortuitous.
  • Road , the carrier is liable on a presumptive basis from the time of delivery to the time of delivery, provided that proves the same reasons provided for rail transport.

The extent of the damages and the value of goods inside luggage

After this long introduction, we can answer the initial question: how much damages for the loss, destruction or damage of luggage? The compensation also includes the value of goods inside luggage or passengers are entitled to an additional compensation?

Damages

The answer to the first question varies according to the type of transport and of delivery of the luggage; limited to air transport, in addition, an additional variable is represented by accession or less of the Member to the Montreal Convention of 1999.

We must add, moreover, that in transport the currency of compensation consists of the SDR ( Special Drawing Rights : at current exchange DSP 1 = 1.19 euros).

In transportation:

  • Rail , for luggage:
    1. delivered , passengers are entitled to compensation of 40 SDRs per kilogram or 600 SDRs for each package;
    2. not delivered,  the compensation is equal to 700 SDR per passenger.
  • Maritime , for luggage:
    1. delivered : the compensation is equal to € 6.26 per kilogram;
    2. Undelivered : there is no limit to the compensation.
  • Plane , passengers are entitled to compensation of up to 1,131 DSP or, in case of non-adherence of the state to the Montreal Convention, to 17 SDR per kg in the case of checked baggage; for unchecked baggage compensation amounts to 332 SDR per passenger.

Limited transport aircraft , it is important to add that, in order to obtain compensation for the loss, passengers are obliged to complain to the airline within seven (7) days from the date of delivery of luggage (term extended to 21 days if delivery takes place in a delay) and, in case of negative answer / no answer, sue within a period of 2 (two) years from the day of arrival of the aircraft (or not as expected, if the flight has been canceled), beyond which the right is prescribed.

The compensation for loss of assets provided within the luggage

The answer to the second question is partially negative: the goods carried in baggage, generally, not only refundable, unless the passenger decides to adjust the luggage and deliver to the carrier a declaration of value of the baggage was obviously paying an additional supplement for transport.

This statement, in fact, allows the passenger, in case of loss of luggage or damage to the goods inside the same, to get the limits provided for compensation, up to the actual value of the lost or damaged property.

IN SUMMARY

Under Article. 1693 cc, the carrier is liable on a presumptive loss and failure of the delivered to him things for the transport, from the moment you receive them that on which the delivery to the recipient, unless he can prove that the damage is derived from unforeseeable , by nature or by the things vices themselves or of their packaging, that is, whether the sender or recipient.

However, in case of non-delivery it will be up to the passenger to prove the guilt of the carrier. In any case, the burden of proof, in delivery or fewer cases of luggage, has different characteristics in the various types of transport.

In addition, the amount of compensation in favor of the passenger for loss or damage of luggage varies depending on the type of transport, and it is delivered or not the baggage; limited to air transport, in addition, an additional variable is represented by accession or less of the Member to the Montreal Convention of 1999.

Finally, the goods carried in baggage, generally, not only refundable, unless the passenger decides to adjust the luggage  and deliver to the carrier a declaration of value of the same, of course, by paying an additional fee for transportation.

The law firm of Attorney Marco Coscia provides advice and assistance to all travelers claiming rights to compensation for the loss or damage of their baggage.

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