Il Tribunale Unificato dei Brevetti

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Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Nel precedente articolo (clicca qui per leggerlo) abbiamo parlato del Brevetto Unitario, in vigore dal 1° giugno e della differenza con il Brevetto Europeo e nazionale.

In questo articolo analizzeremo il ruolo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), organo divenuto ufficialmente operativo dal 1° giugno 2023.

La composizione

Il Tribunale Unificato dei Brevetti sarà composto da:

  • un Tribunale di primo grado, a sua volta composto da:
    • una Divisione centrale, con sede a Parigi e una sede distaccata a Monaco di Baviera;
    • divisioni locali e regionali, che ogni Stato membro contraente può ospitare o condividere con uno o più altri Stati membri contraenti che le abbiano designate (l’Italia, ad oggi, ha designato la città di Milano);
  • una Corte d’appello, con sede in Lussemburgo
  • una Cancelleria, istituita presso la sede della Corte d’Appello.

In seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE, in accordo con Francia e Germania, il Governo italiano ha proposto come sede quella di Milano. Qualora gli altri Paesi membri dell’UE formalizzassero tale accordo, tale sede potrebbe diventare la seconda sede distaccata insieme a Monaco di Baviera.

La competenza del TUB

Il TUB sarà competente in via esclusiva a decidere, tra le altre, in merito alle domande di brevetto europeo e unitario e ad ogni aspetto e fattispecie relativa al titolo brevettuale (protezione, controversie, rivendicazioni, ecc.).

L’aspetto più rilevante riguarda il Brevetto Unitario, perché la competenza esclusiva del TUB a deciderne le controversie eviterà – contrariamente a quanto avviene per il Brevetto Europeo – l’insorgenza di cause nei diversi Paesi in cui il Brevetto Unitario sarà efficace.

Infatti, il procedimento giudiziario sarà unico, a prescindere dal Paese in cui è sorta la controversia, e il provvedimento finale sarà esecutivo, in contemporanea, in tutti gli Stati membri dell’UE nei quali il brevetto è efficace e protetto.

È bene precisare, inoltre, che la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti si estende soltanto agli Stati membri che abbiano aderito all’Accordo sul TUB (ad oggi, 17). Per tutti gli altri Stati membri, il Brevetto Unitario rimarrà sotto la giurisdizione dei tribunali nazionali di tali stati.

Tuttavia, durante il periodo transitorio di entrata in vigore del TUB, la competenza esclusiva di quest’ultimo subirà alcune eccezioni.

Le eccezioni

Infatti, i titolari dei Brevetti Europei già concessi (non dei Brevetti Unitari, dunque), per un determinato periodo, potranno anche scegliere di rivolgersi al Tribunale Unificato dei Brevetti, invece di avvalersi della tutela giurisdizionale da parte di uno degli Stati membri presso i quali è stata chiesta la protezione e il brevetto è valido ed efficace.

Tuttavia, qualora preferiscano continuare a perseguire quest’ultimo iter giudiziario, potranno escludere la competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti attraverso il procedimento di opt-out, valido per un periodo transitorio di 7 anni (prorogabile per altri 7) dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Se si decide di escludere la competenza del TUB, sarà sempre possibile revocare tale scelta, rientrando nel sistema centralizzato attraverso la procedura di opt-in.

Va precisato, però, che i procedimenti sia di opt-in che di opt-out sono preclusi, nel caso in cui il Brevetto Europeo sia già oggetto di causa dinnanzi ad un Tribunale nazionale o al TUB.

Le azioni promosse al TUB

Le azioni che possono essere promosse dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti sono indicate dall’articolo 33 dell’Accordo UPC:

  1. azioni relative alla contraffazione, provvedimenti cautelari, ingiunzioni, danni o indennizzi, che devono essere promosse dinanzi alla Divisione locale/regionale in cui si è verificata la violazione o dove il convenuto ha residenza o sede di attività;
  2. azioni di revoca o di non contraffazione, che vanno promosse avanti al Divisione centrale, a meno che non sia stata promossa un’azione di contraffazione tra le stesse parti che si riferisca allo stesso brevetto presso una Divisione locale o regionale: in questa ipotesi i ricorsi vanno promossi dinanzi alla stessa Divisione locale/regionale;
  3. domanda riconvenzionale di decadenza in procedimenti di contraffazione: in questa ipotesi la sezione territoriale può procedere con entrambe le azioni, o deferire la domanda riconvenzionale di decadenza alla Divisione centrale. Tuttavia, qualora vi sia accordo delle parti, la sezione territoriale potrà rinviare l’intera causa alla Divisione centrale;
  4. azioni relative alle decisioni dell’EPO nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 1257/2012 sulla tutela brevettuale unitaria, le quali devono essere sempre portate avanti la Divisione centrale.  

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