Il Brevetto Unitario entra ufficialmente in vigore

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Il Brevetto Unitario entra ufficialmente in vigore

Il Brevetto Unitario entra ufficialmente in vigore

Il brevetto, come noto, è un titolo giuridico che garantisce al suo titolare il diritto, in un determinato Paese e per un certo periodo di tempo (in Italia, 20 anni), di impedire a terzi di sfruttare un’invenzione a fini commerciali senza l’autorizzazione del titolare.

Da oggi, 1° giugno 2023, entra in vigore il Brevetto Unitario, all’esito di una procedura di “cooperazione rafforzata”, avviata da 25 (su 27) Stati Membri dell’UE e autorizzata dall’unione Europea con i Regolamenti UE 1257/2012 e 1260/2012.

L’Italia ha aderito nel 2015, ratificando l’Accordo con legge n. 214 del 2016.

Il Brevetto Unitario e la tutela nei Paesi aderenti

Il Brevetto Unitario viene rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, all’esito di una procedura avviata da un’unica domanda, presentata all’EPO (sul sito, in alternativa, presso gli uffici o via posta) e conferisce al titolare la tutela brevettuale contemporanea, per 20 (venti) anni, nei seguenti 17 Paesi (su 25)che, ad oggi, hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Malta, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Portogallo, Austria, Bulgaria.

La differenza con il Brevetto Europeo e nazionale

Il Brevetto Unitario, però, non sostituisce il Brevetto Europeo e il brevetto nazionale, bensì si affianca ad essi, con lo scopo di rendere la procedura di tutela brevettuale in ambito europeo più semplice, snella, economica e giuridicamente sicura.

Infatti, da una parte il brevetto nazionale consente al titolare dell’invenzione o della procedura innovativa di ottenere, per i successivi 20 anni, una tutela limitata ai confini nazionali.

Dall’altra il Brevetto Europeo – previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 – consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato Membro di ottenere, all’esito di un’unica procedura avviata presso l’EPO, la stessa tutela  brevettuale che otterrebbe, separatamente, in ciascuno dei singoli Stati Membri dell’UE designati nella domanda iniziale (una volta ottenuta la convalida del brevetto in ognuno dei predetti Stati).

Pertanto, unitamente al Brevetto Europeo, il Brevetto Unitario prevede la presentazione di un’unica domanda, presso l’EPO, e la tutela ventennale. Tuttavia, a differenza del primo:

  • la protezione dell’invenzione viene garantita, universalmente, in tutti gli Stati Membri che abbiano ratificato l’Accordo istitutivo del Brevetto Unitario.

Pertanto, nella domanda iniziale, il titolare dell’invenzione/procedimento non deve indicare gli Stati Membri presso i quali desidera ottenere la tutela brevettuale.

  • La procedura di concessione del Brevetto Unitario sarà unica e non prevedrà (come nel Brevetto Europeo) la “ramificazione” in tante procedure quanti sono gli Stati Membri presso i quali si intende ottenere la tutela brevettuale.
  • In caso di controversia, l’Autorità competente a decidere è il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), con sedi a Parigi e Monaco di Baviera; mentre per il Brevetto Europeo, è competente il tribunale dello Stato membro designato, presso il quale la controversia sorge e il brevetto è efficace.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) – che diviene anch’esso operativo in data odierna, come il Brevetto Unitario – è competente, in via esclusiva, a decidere sulle domande di brevetto sia europeo che unitario, nonché sui certificati protettivi complementari (CPC).

Esso è competente a decidere ogni controversia relativa al titolo brevettuale e la procedura giudiziaria, come detto sopra, è unica. Infine, il provvedimento finale è valido ed efficace, contemporaneamente, in tutti e i Paesi che abbiano ratificato l’Accordo sul TUB.

Ogni aspetto relativo alle competenze, alla composizione e alla procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti, sarà ampiamente approfondito nel successivo articolo.

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