La mancata acquisizione del consenso informato: il risarcimento del danno in favore del paziente

Home Il Blog Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica o professionale La mancata acquisizione del consenso informato: il risarcimento del danno in favore del paziente

La mancata acquisizione del consenso informato: il risarcimento del danno in favore del paziente

La mancata acquisizione del consenso informato: il risarcimento del danno in favore del paziente

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza  n. 16503 del 5 luglio 2017, è tornata a pronunciarsi sulla dibattuta questione relativa al consenso informato del paziente e alla responsabilità del medico in caso di mancata acquisizione del medesimo prima di un trattamento terapeutico.

Il paziente, infatti – come abbiamo visto nel precedente articolo sugli obblighi del medico antecedenti al trattamento sanitario –  ha diritto di partecipare consapevolmente alla scelta del trattamento terapeutico proposto dal medico e, quindi, di ricevere una corretta e completa informazione sulle caratteristiche, le modalità, i rischi, le finalità e gli effetti del medesimo.

Ne deriva, secondo la Giurisprudenza maggioritaria (Cass. 16/10/2007, n. 21748; cfr. anche: Cass., 8/10/2008, n. 24791), che la lesione di tale diritto costituzionalmente garantito determina l’illiceità dell’intervento sanitario e, di conseguenza, un danno autonomamente risarcibile in favore del paziente, anche nei casi in cui il trattamento o l’intervento medico sia andato a buon fine o non sia stato proprio eseguito.

L’onere della prova

La giurisprudenza, negli ultimi venti anni, ha più volte precisato che l’onere di provare il danno subito gravi inevitabilmente sul paziente, ma non ha mai determinato con chiarezza l’oggetto del danno.

Secondo un orientamento minoritario (Cass. 13/07/2010, n. 16394), il paziente avrebbe l’onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la lesione del diritto al consenso informato e il danno alla salute, nonché la circostanza che, se fosse stato adeguatamente informato, non avrebbe prestato il necessario consenso al trattamento.

L’orientamento maggioritario e più recente, invece, considera l’acquisizione del consenso informato da parte del medico un’obbligazione autonoma rispetto al trattamento terapeutico, che prescinde dall’esito positivo o negativo di quest’ultimo.

Di conseguenza, la lesione del diritto del paziente determinerebbe la responsabilità del medico nei suoi confronti e l’obbligo di risarcire il danno in suo favore, indipendentemente dall’esito del trattamento effettuato.

Danno evento e danno conseguenza

La Suprema Corte, aderendo all’orientamento maggioritario – dapprima con le pronunce a Sezioni unite nn. 26972 e 26973 del 2008 e recentemente con la sentenza n. 16503 del 5 luglio 2017 – ha precisato, tuttavia, che il paziente, per ottenere il giusto risarcimento del danno, deve dare prova della sussistenza de:

  • il “danno evento”: l’omessa acquisizione del consenso informato da parte del medico, che configura “una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva“;
  • il “danno conseguenza”: l’effettivo pregiudizio (che l’art. 1223 del codice civile indica come perdita o mancato guadagno) causato alla “sfera personale” del paziente dalla mancata acquisizione del consenso informato.

In cosa consiste il pregiudizio subito dal paziente?

Secondo la Corte questi deve dimostrare in giudizio:

  1. l’avvenuta “contrazione della libertà di disporre di se stesso“, psichicamente e fisicamente;
  2. la (eventuale) perdita di alcune parti del corpo o la diminuzione della loro funzionalità a causa dell’intervento/trattamento sanitario;
  3. l’esistenza e l’applicabilità di un trattamento terapeutico meno invasivo per la cura della propria patologia.

Qualora il paziente provi in giudizio tali circostanze, l’attività del giudice avrà ad oggetto – secondo la Suprema Corte – “la comparazione tra la situazione in cui si è venuto a trovare il paziente all’esito dell’espressione del suo consenso malamente informato, con quella in cui si sarebbe comunque trovato se l’intervento sanitario non avesse avuto luogo“.

In altri termini, il danno conseguenza che il Giudice (eventualmente) dovrà liquidare al paziente consisterà nel risultato della comparazione tra lo stato di salute di quest’ultimo in seguito al trattamento terapeutico ricevuto (senza consenso informato) e lo stato in cui egli si sarebbe trovato senza il medesimo trattamento.

IN SINTESI

Il paziente ha diritto di partecipare consapevolmente alla scelta del trattamento terapeutico proposto dal medico e, quindi, di ricevere una corretta e completa informazione sulle caratteristiche, le modalità, i rischi, le finalità e gli effetti del medesimo.

Ne deriva, secondo la Giurisprudenza maggioritaria, che la lesione di tale diritto determina l’illiceità dell’intervento sanitario e, di conseguenza, un danno autonomamente risarcibile in favore del paziente, anche nei casi in cui il trattamento o l’intervento medico sia andato a buon fine o non sia stato proprio eseguito.

Tuttavia il paziente, per ottenere il giusto risarcimento del danno, dare prova della sussistenza de:

  • il “danno evento”: l’omessa acquisizione del consenso informato da parte del medico, che configura “una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva”;
  • il “danno conseguenza”: l’effettivo pregiudizio causato alla “sfera personale” del paziente dalla mancata acquisizione del consenso informato .

Qualora il medico vi abbia prescritto un trattamento sanitario o un intervento chirurgico senza avervi fornito dettagliate informazioni sulle caratteristiche, le modalità, i rischi, le finalità e gli effetti del medesimo, potreste aver diritto ad un risarcimento del danno.

Contattate immediatamente l’Avv. Marco Coscia, esperto di risarcimento danni da responsabilità medica, per ottenere una consulenza legale specifica.

Potrebbero interessarti

7 Settembre 2022

Il danno morale può essere provato anche con fatti notori e presunzioni

Il danno morale può essere provato anche con fatti notori e presunzioni

1 Settembre 2022

La Cassazione ribadisce: il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico

La Cassazione ribadisce: il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico

19 Marzo 2020

La responsabilità medica dopo la riforma attuata dalla Legge “Gelli – Bianco”

La responsabilità medica dopo la riforma attuata dalla Legge “Gelli – Bianco”

Failure to acquire informed consent. The compensation for damage to the patient

Home Il Blog Risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica o professionale La mancata acquisizione del consenso informato: il risarcimento del danno in favore del paziente

Failure to acquire informed consent. The compensation for damage to the patient

Failure to acquire informed consent. The compensation for damage to the patient

The Supreme Court, in its recent ruling n. 16503 of 5 July 2017, it has returned to rule on the vexed question of the informed consent of the patient and the physician’s responsibility in case of failure to acquire the same prior to a therapeutic treatment.

The patient, in fact – as we saw in the previous article on the obligations of the doctor prior to medical treatment  – has the right to consciously participate in the choice of the therapeutic treatment proposed by the doctor and, therefore, to  receive accurate and complete information on the  characteristics, methods, the risks, the purposes and effects  of the same.

It follows, according to the majority Law (Cass. 16/10/2007, n. 21748; cf. Also: Cass., 8/10/2008, no. 24791), that the lesion of the right guaranteed by the Constitution determines the wrongfulness medical intervention and, therefore, harm themselves compensable in favor of the patient , even in cases where treatment or medical intervention has been successful or is not precisely performed.

The burden of proof

Case law over the last twenty years, has repeatedly stated that the burden of proving the damage inevitably suffered serious patient, but he never clearly determined the object of the damage.

According to a minority orientation (Cass. 13/07/2010, n. 16394), the patient would have the burden of proving the existence of a causal link between the violation of the right to informed consent and damage to health , and the fact that, if it had been properly informed, he would not pay the necessary consent to treatment.

The majority and the most recent trend, however, considers the acquisition of the informed consent of a doctor ‘ independent obligation with respect to therapeutic treatment, not based on the success or failure of the latter.

As a result, the lesion of the patient’s right would result in the doctor’s responsibility to you and the obligation to pay damages in his favor, regardless of the outcome of the treatment.

Damage Event and give accordingly

The Supreme Court, adhering to the orientation majority – first with pronunciations in Joint Sections Nos. 26972 and 26973 of 2008 and recently by ruling no. 16503 of July 5, 2017 – said, however, that the patient, to get the right compensation for damages, must demonstrate the existence of:

  • the “damage event” : the failure to capture the informed consent from the doctor, which constitutes ” conduct by omission followed by a conduct of commission “;
  • the “damage consequence”: the ‘ actual prejudice  (that art. 1223 of the Civil Code indicates that loss of business profits) due to ” personal sphere” of the patient from the failed acquisition of informed consent.

What is the harm suffered by the patient?

The Court held that these must prove in court:

  1. the successful ” contraction of the freedom to dispose of himself ” psychically and physically;
  2. (if any) loss of certain parts of the body or the decrease of their functionality due to the intervention / medical treatment;
  3. the existence and applicability of a therapeutic treatment less invasive for the treatment of their disease.

If the patient tries to trial those circumstances, the activity of the courts will regard – according to the Supreme Court – ” the comparison between the situation in which you came to see the patient outcome of the expression of its consent ill-informed, with that in which they would be found if the health intervention had not taken place . “

In other words, the damage consequence that the judge (if any) will have to liquidate the patient will be to results of the comparison  between the latter following the therapeutic treatment of health received (without informed consent) and the state in which he would found without the same treatment.

IN SUMMARY

The patient has the right to consciously participate in the choice of the therapeutic treatment proposed by the doctor and, therefore, to  receive accurate and complete information on the  characteristics, methods, risks, purpose and effects  of the same.

It follows, according to the Law majority that the damage to that law determines the health of the intervention unlawful and, therefore, harm themselves compensable in favor of the patient , even in cases where treatment or medical intervention is gone successful or was not precisely executed.

However, the patient, to get the right compensation for damage, to prove the existence of:

  • the “damage event” : the failure to capture the informed consent from the doctor, which constitutes “conduct by omission followed by a conduct of commission”;
  • the “damage consequence”: the ‘ actual prejudice  caused to ” personal sphere” of the patient from the failed acquisition of informed consent.

If the doctor has prescribed you a medical treatment or surgery without having provided detailed information on the characteristics, methods, risks, purpose and effects of the same, you may be entitled to compensation for damages.

Get in touch with the lawyer. Marco Coscia, compensation specialist from medical liability damages, to obtain specific legal advice.

Potrebbero interessarti

7 Settembre 2022

Il danno morale può essere provato anche con fatti notori e presunzioni

Il danno morale può essere provato anche con fatti notori e presunzioni

1 Settembre 2022

La Cassazione ribadisce: il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico

La Cassazione ribadisce: il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico

19 Marzo 2020

La responsabilità medica dopo la riforma attuata dalla Legge “Gelli – Bianco”

La responsabilità medica dopo la riforma attuata dalla Legge “Gelli – Bianco”