Rimborso in denaro o voucher: la CE ribadisce il diritto di scelta dei passeggeri

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Rimborso in denaro o voucher: la CE ribadisce il diritto di scelta dei passeggeri

Rimborso in denaro o voucher: la CE ribadisce il diritto di scelta dei passeggeri

Dal mese di marzo ad oggi la Pandemia ha obbligato molti Stati membri dell’UE a disporre il repentino blocco delle frontiere e ciò ha spinto i Tour Operator e le Compagnie aeree a cancellare, rispettivamente, i pacchetti vacanze e i voli in partenza o in arrivo da/presso tali Paesi.

Come già scritto in un articolo di alcuni anni fa, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri, oltre al diritto all’assistenza da parte della Compagnia aerea e alla compensazione pecuniaria (salvo le circostanze eccezionali), hanno la facoltà di scegliere tra due opzioni alternative:

  1. il rimborso, entro i successivi 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto, per la parte di viaggio non effettuata;
  2. l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, alle stesse condizioni del volo originario, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Proprio la scelta di quest’ultima opzione è stata preclusa a moltissimi passeggeri, che difficilmente potranno prenotare un nuovo volo a causa delle misure restrittive attuate da molti Paesi o, semplicemente, dell’assenza di condizioni favorevoli per effettuare un viaggio o una vacanza senza rischi per la propria salute.

Per questo la Commissione europea, nella Comunicazione dello scorso 18 marzo, ha esposto dettagliate linee guida in relazione alla nuova emergenza epidemiologica, stabilendo che il rimborso del biglietto aereo possa essere effettuato in denaro o sotto forma di voucher, previa accettazione da parte de del passeggero. La stessa raccomandazione vale anche in caso di annullamento di un pacchetto turistico a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie»

Tuttavia, con successiva Raccomandazione del 13 maggio 2020, la Commissione è dovuta intervenire nuovamente per fare chiarezza su tale aspetto, precisando che la scelta tra il rimborso e il voucher non possa essere imposta dalla Compagnia o dal Tour Operator, bensì presa liberamente dal consumatore.

Tale raccomandazione si è resa necessaria a causa dei numerosi rifiuti opposti dalle società alle richieste di rimborso in denaro dei passeggeri, giustificati dalla perdita di liquidità a causa del calo delle prenotazioni.

Per questo motivo la CE, con l’ultima Raccomandazione, ha fornito anche precise linee guida dirette ai Vettori e agli Organizzatori (nonché agli Stati membri) suggerendo loro le caratteristiche che i voucher dovrebbero avere, per essere preferiti al rimborso:

  • un periodo minimo di validità di 12 mesi e garanzia in caso di insolvenza del Vettore o dell’Organizzatore;
  • la previsione di un automatico rimborso in denaro, entro 14 giorni dalla scadenza del buono, in caso di mancato riscatto dello stesso entro 12 mesi dall’emissione;
  • utilizzazione dei buoni per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il pagamento sia effettuato o il servizio sia prestato dopo tale data;
  • Trasferibilità dei buoni ad un altro passeggero senza costi aggiuntivi.

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