Quando un avviso di accertamento TARI è illegittimo
Ricevere un avviso di accertamento esecutivo TARI può generare preoccupazione: l’importo richiesto è spesso elevato e l’atto è immediatamente idoneo alla riscossione coattiva.
Negli ultimi mesi Roma Capitale ha notificato indiscriminatamente avvisi di accertamento esecutivi, con i quali ha contestato a cittadini e attività commerciali il mancato pagamento della Ta.Ri. e della TEFA (l’imposta provinciale collegata alla Ta.Ri.).
Cos’è l’avviso di accertamento esecutivo TARI
L’avviso di accertamento esecutivo è l’atto con cui il Comune:
- contesta il mancato pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti);
- quantifica l’importo dovuto (comprensivo di tributo non versato, sanzioni ed interessi);
- motiva le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all’accertamento della violazione;
- pretende dal cittadino il versamento di quanto dovuto, entro i successivi 60 giorni dalla notifica.
Trascorso tale termine, il credito vantato dal Comune diviene immediatamente esecutivo.
Tuttavia, non sempre questi avvisi sono legittimi. Anzi, nella pratica molti contengono errori o vizi che ne consentono l’annullamento.
I motivi più frequenti di illegittimità
In questo articolo indicheremo I principali vizi o errori che rendono illegittimo – e, quindi, annullabile – l’avviso di accertamento esecutivo. Ad esempio:
- Il credito vantato per l’annualità contestata (es.: la Ta.Ri. dovuta nel 2019) è prescritto.
- I dati o le informazioni riportati sono errati (es.: superficie dell’immobile differente rispetto a quella indicata nella visura catastale; numero degli occupanti errato; omessa registrazione della variazione/cessazione del contratto, regolarmente comunicata dal titolare del medesimo);
- L’avviso di pagamento non è stato ricevuto.
- La Ta.Ri. è stata regolarmente pagata nelle annualità contestate.
Perché sono illegittimi? Come si possono contestare questi avvisi?
1) Accertamento notificato oltre 5 anni
Secondo l’art. 2948 n. 4, c.c., si prescrivono in 5 (cinque) anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Quindi, ai tributi locali come la Ta.Ri. – trattandosi di prestazioni periodiche – è applicabile il termine breve di prescrizione quinquennale.
Nello specifico, l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 472/1997 prescrive che qualsiasi Comune abbia l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento, con la contestazione del mancato pagamento del tributo e l’applicazione delle relative sanzioni (e degli eventuali interessi, secondo l’art. 2948, 4° comma, c.c., sopra citato) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la TARI doveva essere pagata (Es.: il pagamento della TARI del 2019 può essere richiesto dal Comune entro il 31 dicembre 2024).
Questo comporta che, se l’avviso viene notificato oltre tale termine, il contribuente può contestare l’avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune – sia sul tributo, sia sui relativi interessi e sanzioni applicati – e ottenere l’annullamento dell’atto.
La proroga del termine di 85 giorni
Tuttavia, l’art. 67, 1° comma, D.L. n. 18/2020, in seguito alla sospensione delle attività di riscossione durante il periodo di pandemia da Covid 19, ha introdotto una proroga dei termini di 85 giorni, che farebbero slittare il termine di prescrizione al 26 marzo dell’anno successive.
La giurisprudenza, però, non è concorde in merito all’applicabilità di tale sospensione anche alle annualità successive al 2022.
2) Vizi di notifica
Secondo l’orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria (dall’accertamento alla riscossione) è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
La correttezza della notifica, dunque, è fondamentale ai fini della validità dell’atto.
Ne deriva che l’omissione della notifica o la grave erroneità della stessa dell’avviso di accertamento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (Cass. Civ., sent. n. 7746/2022).
L’atto, quindi, è nullo se, ad esempio:
- Non è stato notificato o è stato notificato ad un indirizzo di residenza/domicilio errato;
- Il destinatario della notifica non corrisponde al legittimo proprietario/possessore dell’immobile.
- È stato notificato via PEC ad un indirizzo non presente nei registri ufficiali (Reginde, INI-PEC, Camera di Commercio, ecc);
- Il Comune non può provare l’avvenuta notifica al contribuente.
- Inesistenza della violazione contestata e illegittimità della sanzione, degli interessi comminati e delle spese di notifica.
Inoltre, l’avviso di accertamento è viziato e, dunque, illegittimo, quando il Comune contesta al contribuente violazioni del Regolamento Ta.Ri. inesistenti.
Ad esempio:
- l’omessa dichiarazione di ogni circostanza rilevante per l’applicazione dell Ta.Ri. (inizio/variazione/cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dell’immobile, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, ecc.);
- l’omesso/parziale/ritardato pagamento della Ta.Ri.
Se il contribuente fornisce prova contraria rispetto quanto contestato dal Comune (ad esempio: le ricevute di avvenuto pagamento o la copia della comunicazione di variazione/cessazione del possesso/dell’occupazione dell’immobile), l’avviso di accertamento può essere annullato.
3) Illegittimità della sanzione e degli interessi comminati
In tal caso, anche l’eventuale sanzione comminata dal Comune è illegittima e, dunque, va annullata.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, l’erronea individuazione del presupposto impositivo (es.: l’assenza delle violazioni contestate) determina l’illegittimità derivata dell’intero atto, inclusa la parte sanzionatoria (Cass., sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4556).
Infine, relativamente agli interessi legali, è principio pacifico che gli interessi e le spese di notifica seguano la sorte del tributo e delle sanzioni.
La Cassazione, infatti, ha chiarito che “l’annullamento, anche parziale, dell’atto impositivo comporta la caducazione automatica degli interessi ad esso collegati” (Cass., sez. V, 18 settembre 2019, n. 23263). Anche le Corti di giustizia tributaria hanno più volte affermato che “Le spese di notifica e riscossione non possono gravare sul contribuente quando l’atto presupposto risulti illegittimo” (cfr. CGT Lazio, sez. II, 7 marzo 2023, n. 1024).
Diversamente, si realizzerebbe un aggravio patrimoniale contrario ai principi di buona amministrazione e tutela dell’affidamento.
4) Illegittimità della sanzione per violazione del principio di legalità, tassatività e proporzionalità
Un ulteriore motivo d’illegittimità è l’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o manifestamente sproporzionata rispetto al tributo non versato o alla violazione posta in essere dal contribuente.
Infatti, gli artt. 7 e 12 del D.Lgs. 472/1997, nonché l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, dispongono che, una volta correttamente qualificata la violazione (es.: omessa iscrizione/variazione/cessazione contratto ai fini della Ta.Ri.; omesso/tardivo versamento della Ta.Ri., ecc.), la sanzione applicabile sia esclusivamente quella tipica prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, cioè pari:
- al 30% del tributo non versato, fino al 2023;
- al 25% del tributo non versato, dal 2024.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L’Amministrazione sia tenuta ad applicare il regime sanzionatorio vigente ratione temporis … più favorevole al contribuente” (Cass., sez. V, 11 maggio 2021, n. 12463).
Non solo. La Corte ha anche prescritto che ogni violazione tributaria debba essere sanzionata autonomamente, con riferimento al singolo periodo d’imposta e all’importo effettivamente non versato, in quanto “è illegittimo il cumulo sanzionatorio che conduca a un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla singola violazione, non essendo consentita la moltiplicazione automatica delle sanzioni” (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27677; conf.: Cass., sez. V, 9 giugno 2017, n. 14402).
Infatti, il principio di proporzionalità impone che le misure sanzionatorie siano effettive e dissuasive, senza però eccedere il limite necessario per il conseguimento dell’interesse di carattere generale perseguito.
Pertanto, l’applicazione di una sanzione (es.: 120%, 200% o 300% calcolata sul tributo), non prevista dal Regolamento Ta.Ri. o sproporzionata rispetto alla violazione contestata, è contraria alle predette norme e, dunque, illegittima (e, con essa, l’intero atto).
5) Dati errati (occupanti, superficie catastale, ecc.) ed errato calcolo della Ta.Ri.
Un avviso di accertamento esecutivo è annullabile anche quando le informazioni e i dati ivi previsti sono errati e, dunque, anche la parte fissa e quella variabile della Ta.Ri. vengono calcolate su dati ed informazioni diverse da quelli reali.
Si pensi all’errata identificazione della superficie catastale o del numero degli occupanti dell’immobile, che possano determinare un aumento della quota fissa (calcolata sulla superficie) e di quella variabile (calcolata anche sul numero degli occupanti).
In questo caso, il contribuente ha il diritto di contestare l’importo della Ta.Ri che il Comune pretende in eccesso, fornendo prova dei dati corretti (es.: la visura catastale, da cui risulti la superficie esatta dell’immobile; oppure il certificato di famiglia, per dimostrare il numero esatto degli inquilini), al fine di ottenere un ricalcolo corretto del tributo dovuto.
6) Mancata verifica e applicazione di riduzioni o esenzioni
L’avviso è altresì illegittimo, qualora il Comune non tenga conto del diritto del contribuente di essere esentato dal versamento della Ta.Ri. o di ottenere la riduzione della stessa tariffa.
Ad esempio, l’art. 13 del Regolamento Ta.Ri. prevede il diritto del contribuente alla riduzione della Ta.Ri.:
- dell’80% (limitatamente al periodo di disservizio) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o d’interruzione del servizio per motivi sindacali o per riconoscimento, da parte dell’Autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la tassa sui rifiuti;
- del 50% (calcolata sulla quota fissa) in caso di distanza dell’immobile, dal più vicino punto di raccolta indifferenziata, superiore a 1000 metri.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che un’abitazione può essere considerata oggettivamente inutilizzabile ai fini TARI (e, quindi, soggetta ad esenzione) quando è completamente priva di qualsiasi arredo (quindi totalmente vuoto) e, contemporaneamente, priva di allacciamenti attivi alle principali utenze di rete (acqua, energia elettrica, gas.
7) L’omessa o insufficiente motivazione in merito alla violazione accertata
Un ulteriore motivo d’illegittimità – e, dunque, di annullamento – dell’avviso di accertamento, è l’omessa o insufficiente motivazione giuridica della violazione accertata e/o delle sanzioni comminate, da parte del Comune.
L’art. 7 della L. n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente) prescrive chiaramente, al primo comma, che gli atti dell’amministrazione finanziaria, debbano essere “motivati, a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
Infine, la motivazione deve indicare espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
In altri termini, l’atto impositivo deve contenere i presupposti di fatto e di diritto da cui deriva la pretesa, affinché il destinatario/contribuente abbia contezza, dalla semplice lettura del provvedimento notificato, della causa su cui è fondata la richiesta del proprio Comune ed essere posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto difesa, prescritto dall’art. 24 della Costituzione (si vedano in merito Cass. n°18306/2004, Cass. n°10209/2010, Cass. n° 2907/2010).
Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile…”(Consiglio di Stato sez. II – 06/09/2023, n. 8193).
Pertanto, il difetto di motivazione rende nullo l’atto notificato al contribuente, per violazione del diritto di difesa (CTP di Bari, sent. n. 111/2009).
Come può difendersi il contribuente
Quindi, una volta ricevuto un avviso di accertamento esecutivo dal Comune, di quali rimedi dispone il contribuente per far valere le proprie ragioni?
1. L’istanza in autotutela
In primo luogo, può presentare un’istanza in autotutela direttamente al Comune che ha notificato l’avviso – cioè una richiesta di annullamento dell’atto o di nuovo calcolo del tributo dovuto – entro i successive 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell’atto.
Il Comune può accogliere o rigettare la richiesta presentata dal contribuente (e chiedere eventuali integrazioni documentali), ma la presentazione dell’istanza non sospende i termini per l’eventuale esecuzione forzata sui beni del contribuente, né quelli (60 giorni dalla ricezione dell’atto) per presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
2. Il Ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado
Per questo, qualora l’atto non venga annullato nei successive 60 giorni, o il contribuente non riesca a trovare un accordo con il Comune, il Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado va presentato, come scritto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’effettiva ricezione dell’avviso di accertamento esecutivo.
Infatti, una volta trascorso tale termine, il contribuente decadrà dal diritto di far valere le proprie ragioni giuridiche (nel merito) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, ma potrà sempre contestare dinanzi alla predetta Corte eventuali vizi essenziali o procedurali dell’avviso stesso o dei successivi atti impositivi che dovessero essergli notificati.
Entro la soglia di 3.000 euro, il ricorso può essere presentato anche autonomamente. Oltre tale soglia, sarà necessario il patrocinio di un avvocato.
L’istanza cautelare di sospensione dell’avviso di accertamento
Nel ricorso, il contribuente potrà anche richiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di sospendere, in via cautelare, l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento esecutivo, vi sia il fondato (e provato) timore che l’eventuale esecuzione forzata possa determinare un danno grave, capace di influire in modo determinante sulle condizioni economiche del ricorrente.
L’assistenza legale dello Studio legale Coscia
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