Caso Diawara: la Corte d’Appello Nazionale della FIGC respinge il reclamo della Roma contro la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice sportivo

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Caso Diawara: la Corte d’Appello Nazionale della FIGC respinge il reclamo della Roma contro la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice sportivo

Caso Diawara: la Corte d’Appello Nazionale della FIGC respinge il reclamo della Roma contro la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice sportivo

Lo scorso 10 novembre, con decisione n°013/2020-2021 (clicca qui per leggere il provvedimento integrale), la Corte Sportiva d’Appello Nazionale Federale ha respinto il reclamo presentato dalla AS Roma contro la sanzione comminata a quest’ultima dal Giudice sportivo, confermando la sconfitta a tavolino con punteggio di 0-3 della gara disputata il 19 settembre contro l’Hellas Verona F.C.

La decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastandrea, con Comunicato Ufficiale n. 32 del 22 settembre (clicca qui per leggere il testo integrale della decisione), aveva deliberato la sconfitta a tavolino per 0 a 3 della Roma, poiché la società giallorossa non aveva inserito il proprio calciatore Amadou Diawara nella lista dei 25 giocatori “over 22” presentata il giorno precedente il match contro l’Hellas Verona, schierandolo comunque in campo.

In particolare, il Giudice Sportivo aveva punito la scelta della Roma di inserire Diawara nella lista dei calciatori under 22, nonostante il calciatore avesse compiuto 23 anni il 17 luglio.

La lista dei 25 e quella degli under 22

La “lista dei 25” è quella che tutte le squadre di serie A, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 83/A del 20.11.2014, deve inviare tramite PEC alla FIGC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato.

Tra i 25 calciatori della lista, almeno 4 devono essere “formati nel club” e altri 4 “formati in Italia”. Per “calciatori formati” si intendono quelli che, tra i 15 i 21 anni di età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club italiano nel quale militano per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi o tre intere stagioni sportive.

La “lista degli under 22”, invece – prevista dal punto 2 del suindicato Comunicato in aggiunta alla “lista dei 25” – è quella in cui le società di Serie A inseriscono i nominativi dei calciatori under 22 della propria rosa, cioè quelli chenon abbiano ancora compiuto il 22° anno di età al 31 dicembre della stagione sportiva precedente.

Il successivo punto 9 stabilisce che “l’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 (omissis) comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della stessa (omissis), non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione. Tale sanzione non si applica, tuttavia, in caso di utilizzo dei calciatori presenti nella lista under 22.

La decisione della Corte d’Appello Nazionale della FIGC

Sul successivo reclamo presentato dalla AS Roma contro il provvedimento del Giudice Sportivo, si è pronunciata lo scorso 10 novembre la Corte d’Appello Nazionale Federale, la quale ha confermato in toto la decisione del Giudice Mastandrea.

Tra le motivazioni della decisione, merita di essere evidenziata la puntualizzazione fornita dalla Corte sulle caratteristiche della sanzione prevista dal punto 9 del suindicato Comunicato Ufficiale (la perdita della gara in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella lista dei 25).

Secondo la Corte, tale norma costituisce una lex specialis rispetto alle altre norme e deve essere considerata “usuale”, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo.

Per questo motivo il trattamento sanzionatorio previsto (la sconfitta dell’incontro a tavolino) non può essere “graduato” dagli organi di giustizia sportiva e le società non possono richiamare l’istituto dell’errore o il principio di buona fede.

L’inserimento nella lista dei 25, infatti, costituisce un atto essenziale posto in essere da queste ultime con lo scopo di “far conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno” e di evitare “confusione sulla composizione delle rose”, nel “rispetto dei principi di lealtà sportiva”.

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