Il Collegio di Garanzia del CONI accoglie il ricorso del Napoli e annulla la decisione della Corte d’Appello Federale.

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Il Collegio di Garanzia del CONI accoglie il ricorso del Napoli e annulla la decisione della Corte d’Appello Federale.

Il Collegio di Garanzia del CONI accoglie il ricorso del Napoli e annulla la decisione della Corte d’Appello Federale.

Lo scorso 22 dicembre il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, si è riunito per decidere in merito al ricorso con cui la SSC Napoli aveva chiesto il rigetto della decisione della Corte d’Appello Nazionale della FIGC, che aveva a sua volta confermato quella del Giudice Sportivo della Lega Serie A.

Come già scritto nei precedenti articoli del 15 novembre (clicca qui per leggerlo) e dell’8 dicembre (clicca qui per leggerlo), alla SSC Napoli era stata comminata la sconfitta a tavolino con punteggio di 0-3 a favore della Juventus F.C. della gara Juventus – Napoli, non giocata il 4 ottobre 2020, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021.

La decisione del Collegio di Garanzia del CONI

Il 22 dicembre, dopo aver presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello Federale, il Napoli ha visto finalmente accolte le proprie richieste.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, con dispositivo del 22 dicembre (clicca qui per leggerlo), ha annullato la decisione impugnata, ordinando alla Lega Nazionale Serie A e alla FIGC di far disputare la partita Juventus – Napoli e restituendo altresì il punto di penalizzazione comminato alla società partenopea.

Le motivazioni

Due giorni fa è stato pubblicato sul sito del CONI il provvedimento definitivo, contenente le motivazioni che il Collegio ha formulato a sostegno della propria decisione.

Secondo il Collegio di Garanzia, le valutazioni del Giudice Sportivo e della Corte d’Appello Federale non hanno tenuto conto del criterio di gerarchia delle fonti, in quanto la SSC Napoli avrebbe rispettato le norme previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19» e alla quale il Protocollo FIGC del 28 settembre 2020 – vigente all’epoca dei fatti di causa – rinviava (clicca qui per leggerlo).

Cosa prevede la Circolare del Ministero della Salute

Tale circolare (clicca qui per leggerla), infatti, prescrive che “l’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente” (in questo caso le Asl di Napoli), nel caso in cui risulti positivo un giocatore professionista, possa, alternativamente:

  1. disporre l’isolamento del giocatore e la quarantena dei componenti del gruppo squadra che abbiano avuto contatti stretti con esso (sesto comma).
  2. prevedere che …, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare”(settimo comma).

Secondo il Collegio di Garanzia, dunque, le Asl di Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, accertata la positività dei calciatori Elmas e Zielinski, hanno scelto di adottare la prima opzione, disponendo – tramite le due note del 3 ottobre 2020 – la quarantena per tutto il gruppo della prima squadra del Napoli.

Tali provvedimenti costituiscono, infatti, una fonte superiore rispetto alle norme federali contrastanti con esse e rappresentano il cd. factum principis – la causa di forza maggiore – che ha impedito al Napoli di adempiere la propria prestazione (la partenza per Torino e la disputa dell’incontro).

L’assenza della “condotta preordinata” da parte del Napoli

Il Collegio termina le proprie argomentazioni assolvendo pienamente la condotta tenuta dal Napoli nei giorni precedenti il 4 ottobre, ritenuta pienamente rispettosa dei dettami normativi prescritti dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno.

Il Giudice Sportivo e la Corte d’Appello Federale, invece, avevano giudicato il comportamento adottato dal Napoli – prima di ricevere la comunicazione del 4 ottobre da parte della Asl di Napoli 2 Nord – diretto a precostituirsi un alibi per non disputare la partita contro la Juventus.

Il Collegio, invece, ritiene che il factum principis non vada individuato nella nota emessa dalla Asl di Napoli 2 Nord il 4 ottobre 2020, bensì nelle due precedenti note del 3 ottobre sopra richiamate, che avrebbero spinto il Napoli a chiedere ulteriori chiarimenti, a disdire i tamponi programmati per il giorno seguente e, infine, a non partire per Torino.

Il Collegio di ultima istanza, infatti, ricorda che ai sensi della suddetta Circolare, il Dipartimento è obbligato a fornire “informazioni e indicazioni chiare … sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità di trasmissione, le istruzioni sulle misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia...”

Considerazioni finali

E’ innegabile come l’iter giudiziario sportivo appena concluso abbia sollevato diverse questioni sulla chiarezza e la legittimità delle norme adottate dalla FIGC, in rapporto alle disposizioni legislative e ai provvedimenti ministeriali, di grado superiori ad esse.

La più importante fra tutte è l’effettiva capacità delle norme federali di sostenere l’organizzazione dell’industria calcistica italiana ai tempi della pandemia globale e garantire la regolarità dei campionati professionistici.

La decisione del Collegio di Garanzia, tuttavia, non colma le lacune create dai protocolli della FIGC, lasciando viceversa molte questioni giuridiche irrisolte, tra cui l’effettiva competenza a decidere sul tema fondante della presente controversia (il factum principis).

Nella nota apparsa sul sito del CONI lo scorso 13 novembre (clicca qui per leggerla), infatti, lo stesso Collegio aveva precisato che non si sarebbe pronunciato sulla sussistenza della causa di forza maggiore su cui si fondava il ricorso del Napoli.

Tale declaratoria, secondo l’art. 55, 2° comma, delle NOIF, competerebbe infatti solo al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.

Resta da capire, a questo punto, se la FIGC, la Lega Professionisti e la Juventus, decideranno di ricorrere al Giudice amministrativo chiedendo di valutare la legittimità della decisione del Collegio di Garanzia.

Sicuramente, ad oggi, tale provvedimento costituisce un importante precedente a cui molte società professionistiche faranno riferimento in futuro, qualora si troveranno in situazioni analoghe.

(Riproduzione riservata)

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